(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 36 del 1 settembre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO si intende apposto per decorso del termine di legge IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: dando atto che la stessa entrera' in vigore nel termine previsto dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il consenso alla dichiarazione d'urgenza ed alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione. Art. 1. Condizioni per l'esercizio delle deroghe 1. La giunta regionale applica le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE che comportano eccezione ai divieti previsti dagli articoli 5 e 8 della direttiva stessa e in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 e nell'art. 9 della legge n. 157/1992, nonche' nell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 e nell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, secondo le condizioni, i criteri e le modalita' di cui alla presente legge. 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, previo parere obbligatorio dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque, per la protezione della flora e della fauna; b) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonche' per l'allevamento connesso a tali operazioni; c) allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altro prelievo sostenibile di determinati esemplari delle specie considerate di uccelli in piccola quantita'. 3. Il prelievo alle condizioni di deroga, ai fini venatori, e' consentito a coloro che risultano in possesso del tesserino venatorio rilasciato dalla regione nonche' della scheda, sulla quale si devono segnare i capi prelevati entro il termine della giornata purche' sui luoghi di caccia, e che deve essere restituita al Regione compilata in ogni sua parte entro trenta giorni dal termine di chiusura del prelievo in deroga.