(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
         della Regione Lombardia n. 36 del 1 settembre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
         si intende apposto per decorso del termine di legge
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
dando  atto  che  la  stessa  entrera' in vigore nel termine previsto
dall'art. 43, primo comma, dello Statuto, atteso che il Governo della
Repubblica non ha espresso il consenso alla  dichiarazione  d'urgenza
ed   alla  conseguente  entrata  in  vigore  della  legge  il  giorno
successivo alla sua pubblicazione.
 
                               Art. 1.
              Condizioni per l'esercizio delle deroghe
 
  1. La giunta regionale applica  le  deroghe  previste  dall'art.  9
della  direttiva  n.  79/409/CEE  che comportano eccezione ai divieti
previsti dagli articoli 5 e 8 della direttiva stessa e in  osservanza
delle  disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 e nell'art.  9
della legge n. 157/1992, nonche' nell'art.  9  della  legge  9  marzo
1989, n. 86 e nell'art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre
1979,  resa  esecutiva  con  legge  5 agosto 1981, n. 503, secondo le
condizioni, i criteri e le modalita' di cui alla presente legge.
  2. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate solo qualora  non  vi
siano  altre  soluzioni  soddisfacenti,  previo  parere  obbligatorio
dell'Istituto Nazionale per  la  Fauna  Selvatica,  per  le  seguenti
ragioni:
   a)  nell'interesse  della  salute, della sicurezza pubblica, della
sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame,
ai boschi, alla pesca, alle acque, per la protezione  della  flora  e
della fauna;
   b) ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento
 e della reintroduzione, nonche' per l'allevamento connesso a tali
 operazioni;
   c) allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate
ed  in  modo  selettivo,  la  cattura, la detenzione o altro prelievo
sostenibile di determinati  esemplari  delle  specie  considerate  di
uccelli in piccola quantita'.
  3.  Il  prelievo  alle  condizioni  di deroga, ai fini venatori, e'
consentito a coloro che risultano in possesso del tesserino venatorio
rilasciato dalla regione nonche' della scheda, sulla quale si  devono
segnare  i capi prelevati entro il termine della giornata purche' sui
luoghi di caccia, e che deve essere restituita al  Regione  compilata
in  ogni  sua  parte  entro trenta giorni dal termine di chiusura del
prelievo in deroga.